Sez. L - , Sentenza n. 10148 del 21/04/2017 (Rv. 643764 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Dipendenti del Banco di Napoli - Personale in pensione alla data del 31 dicembre 1990 - Quota di pensione a carico della gestione speciale INPS - Divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente - Applicabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli, il divieto di cumulo della quota assunta a proprio carico dalla gestione speciale dell'INPS, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 357 del 1990, con i redditi da lavoro dipendente, è applicabile anche al personale in pensione alla data del 31 dicembre 1990, in quanto la predetta quota è assoggettata al regime dell'assicurazione generale obbligatoria, non operando la garanzia del trattamento complessivo di maggior favore risultante dalle disposizioni dei regimi soppressi, esclusivi o esonerativi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 1, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)