Sez. U, Sentenza n. 6951 del 23/06/1993 (Rv. 482886 - 01)
Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - In genere | Impresa familiare - Natura - Titolare della impresa familiare - Azienda - Conferimento al fine della costituzione con i familiari partecipanti di una società personale - Trattamento tributario relativo alla cessione di azienda - Applicabilità - Attuazione del conferimento con atto registrato entro il 30 settembre 1985 - Regime tributario applicabile.
Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - In genere
L'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva, sicché, fermo il diritto dei familiari partecipati ad una quota degli utili, l'imprenditore che presenta la dichiarazione dei relativi redditi rimane l'unico titolare dell'azienda, con la conseguenza che, ove questi conferisca la medesima azienda al fine della costituzione con detti partecipanti di una società personale, il conferimento non può farsi risalire all'intero gruppo e non può essere assoggettato al regime fiscale proprio della trasformazione di un soggetto o centro di imputazione collettivo in altro soggetto collettivo, ma costituisce cessione di azienda ed è soggetto al relativo trattamento tributario, salvo che non ricorra la condizione della sua attuazione con atto registrato entro il 30 settembre 1985, nel qual caso, eccezionale, l'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 - convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17 - consente che la cessione stessa non sia considerata tale ai fini dell'imposta sul reddito e fruisca del beneficio dell'applicazione in misura fissa della imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)