Sez. 5, Sentenza n. 2895 del 27/02/2002 (Rv. 552634 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Impresa familiare - Regime ex art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973, anteriormente alla modifica operata con l'art. 3 del D.L. n. 853 del 1984 - Imputazione dei redditi a ciascun collaboratore familiare, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di imposte sui redditi e con riguardo ai redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis cod. civ., ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica operata con l'art. 3 del D.L. n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985 -, detti redditi "sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio". Ne deriva che, ai fini fiscali, in mancanza dell'espressa specificazione delle quote di partecipazione, non opera la presunzione di distribuzione degli utili ai collaboratori familiari (i quali non sono contitolari dell'impresa familiare), e quindi nemmeno quella, di grado ulteriore, di distribuzione degli stessi in parti uguali.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 230 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)