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Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 14/04/1983 (Rv. 427493 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - OBBLIGO DI INDENNIZZARE L'APPALTATORE DELLE SPESE SOSTENUTE, DEI LAVORI ESEGUITI, E DEL MANCATO GUADAGNO - SUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE DEL PREDETTO INDENNIZZO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI MERITO DI APPLICARE IL CRITERIO EQUITATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427493-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - OBBLIGO DI INDENNIZZARE L'APPALTATORE DELLE SPESE SOSTENUTE, DEI LAVORI ESEGUITI, E DEL MANCATO GUADAGNO - SUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE DEL PREDETTO INDENNIZZO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI MERITO DI APPLICARE IL CRITERIO EQUITATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

A norma dell'art. 1671 cod. civ. il committente che recede dal contratto è tenuto ad indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Pertanto, nella liquidazione di tale indennizzo, il giudice del merito ha facoltà di applicare il criterio equitativo che, se costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante (ex art. 2056 cod. civ.), può essere utilizzato per qualsiasi danno ed, in particolare, per la Determinazione della quota di spese generali, costi di ammortamento, impegno improduttivo di materiali e mano d'opera ecc., quando sia impossibile o assai difficoltoso, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)