Sez. 1, Sentenza n. 23974 del 25/11/2010 (Rv. 614966 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Nullità della pattuizione di interessi ultralegali - Conseguenze - Prova del credito della banca - Estratto notarile delle scritture contabili indicante il mero saldo - Sufficienza - Esclusione - Produzione degli estratti integrali dall'apertura del conto - Necessità - Insussistenza dell'onere per la banca di conservare la documentazione contabile oltre il decennio - Irrilevanza.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca non può dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., dell'estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, ma ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto. Né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2220, Cod. Civ. art. 2710
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)