Sez. 1, Sentenza n. 1842 del 26/01/2011 (Rv. 616351 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - IN GENERE | Obbligo di conservazione delle scritture contabili per un decennio - Conseguenze - Onere della prova limitato al detto periodo - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - IN GENERE
Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)