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Sez. 1, Sentenza n. 2039 del 13/03/1990 (Rv. 465873 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROVA - GIUDIZIO DI ATTENDIBILITÀ - ELEMENTI - DICHIARAZIONI DELLE PARTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465873-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROVA - GIUDIZIO DI ATTENDIBILITÀ - ELEMENTI - DICHIARAZIONI DELLE PARTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Nel giudizio di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, ancorché autonomo rispetto alla successiva fase di merito, il giudice può riferirsi, per il giudizio di attendibilità dell'Azione, alle prove ed alla documentazione predisposte dalla parte per il giudizio di merito e delle quali lo stesso giudice sia comunque venuto a conoscenza in Sede di acquisizione delle informazioni che ha il potere-dovere di assumere, ai sensi del secondo comma dell'art. 274 cod. civ., utilizzando anche le semplici dichiarazioni delle parti, ove rilasciate con termini e modalità che le rendano attendibili, come la sola dichiarazione della madre, non trovando applicazione in tale fase il particolare rigore nel regime delle prove, previsto dall'art. 269 cod. civ. (V 1503/89, mass n 462315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)