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Sez. 1, Sentenza n. 1503 del 29/03/1989 (Rv. 462315 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ELEMENTI RILEVANTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462315-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ELEMENTI RILEVANTI - FATTISPECIE.*

La modifica del primo comma dell'art. 274 cod. civ., operata dalla legge di riforma del diritto di famiglia, con la sostituzione dell'espressione "specifiche circostanze" alla parola "indizi", ai fini dell'ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità, non ha sostanzialmente innovato la natura sommaria della cognizione preliminare prevista dalla norma stessa, in quanto la valutazione circa l'esistenza di dette specifiche circostanze, sufficienti a rendere ammissibile l'Azione de qua, deve mantenersi sul piano della probabilità e non su quello della certezza. Pertanto, la prima indagine, che il giudice è chiamato a svolgere ex art. 274 cit., è tuttora rivolta non già ad accertare, con efficacia probatoria, la paternità, ma solo a riscontrare un eventuale fumus boni iuris in ordine alla sua esistenza, in rapporto con le indicazioni dell'istante sulle circostanze che intende provare nel successivo giudizio di piena cognizione e con le desumibili presunzioni idonee a far apparire l'Azione non manifestamente infondata. (V 1668/88, mass n 457691; (Conf 4414/86, mass n 447166).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)