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Sez. 2, Sentenza n. 5436 del 07/05/1992 (Rv. 477147 - 01)

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - A creditore apparente | A persona autorizzata a riceverlo per conto del creditore - Equiparabilità - Condizioni - Onere probatorio del debitore - Ripetuti pagamenti andati a buon fine eseguiti tramite la stessa persona senza alcun rilievo da parte del creditore - Elementi presuntivi idonei ad ingenerare l'affidamento del debitore di buona fede - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477147-01

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - A creditore apparente

La norma dell'art. 1189 cod. civ., che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di "ratio", all'ipotesi di pagamento effettuato sia al creditore apparente, sia alla persona che appare autorizzata a riceverlo per conto del creditore, ed il pagamento sia riferibile con rapporto quanto meno di occasionalità necessaria alle incombenze dell'"accipiens", sempreché il debitore fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma altresì che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens". A tal fine elementi idonei ad ingenerare l'affidamento del debitore di buona fede possono essere desunti in via presuntiva anche dal fatto che precedenti, ripetuti pagamenti, tutti andati a buon fine, siano stati eseguiti per il tramite della stessa persona senza che il creditore abbia mai mosso rilievi circa la loro regolarità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)