Sez. 1, Sentenza n. 1505 del 06/02/1993 (Rv. 480782 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - In genere | Ospedali - Costruzione, manutenzione, ampliamento - Relativi rapporti giuridici con i disciolti enti ospedalieri della Regione Abruzzo - Enti subentrati - Pretese nascenti dai predetti rapporti - Comuni - Legittimazione passiva - Sussistenza.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - In genere
In base agli artt. 66 legge 23 dicembre 1978 n. 833 e 8 legge reg. Abruzzo 4 dicembre 1980 n. 83, nei rapporti giuridici sorti in capo ai disciolti enti ospedalieri della Regione Abruzzo, per la costruzione, manutenzione, ampliamento e simili dei loro immobili, subentrano i Comuni ai quali è trasferita la proprietà degli immobili stessi; di conseguenza, soltanto questi enti territoriali sono passivamente legittimati rispetto alle pretese nascenti da quei rapporti, e non già le Sezioni delle unità locali socio sanitarie, cui è affidata la gestione della contabilità stralcio diretta alla riscossione dei crediti ed al pagamento dei debiti loro inerenti.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 04/12/1980 num. 83 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)