Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 08/11/2007 Ud. (dep. 25/01/2008) Rv. 239197 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA LEGGE E GLI USI DELLA GUERRA | Delitto di cui agli artt. 13 e 185 cod. pen. mil. guerra - Connessione con il diritto internazionale umanitario - Elementi costitutivi - Fattispecie: strage di Sant'Anna di Strazzema.
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA LEGGE E GLI USI DELLA GUERRA
La fattispecie di reato di cui all'art. 185 cod. pen. mil. guerra (violenza contro privati nemici), punibile quando sia stata commessa da militari nemici in danno di cittadini italiani per effetto della previsione contenuta nell'art. 13 dello stesso codice, è strettamente collegata al diritto umanitario bellico garantito da convenzioni e da consuetudini internazionali, in quanto sanziona la violazione di regole dettate dagli Stati per disciplinare la violenza nei conflitti armati ("ius in bello") in vista della salvaguardia degli interessi protetti dalla normativa internazionale e della tutela della persona umana come bene assoluto. Tale fattispecie di reato punisce il militare il quale, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, per cause non estranee alla guerra. (Applicando tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto configurabili tutti gli elementi costitutivi della predetta fattispecie di reato nella strage di Sant'Anna di Stazzema).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Guerra art. 13, Cod. Pen. Mil. Guerra art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)