Sez. L, Sentenza n. 5297 del 01/06/1994 (Rv. 486832 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Divieto di erogazioni aggiuntive da parte di accordi aziendali ex art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978 - Operatività dal primo marzo 1979 - Accordi posteriori in contrasto con tale divieto - Nullità - fattispecie relativa ad accordo aziendale anteriore a detta data, prorogato da accordo nazionale.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico
Ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. 10 novembre 1978 n. 702 (aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 1979 n. 3), il divieto, per le aziende municipalizzate degli enti territoriali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedono erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali di categoria, o che trattino materie o istituti a tali accordi non espressamente demandati dai citati contratti nazionali, opera a partire dall'1 marzo 1979 e comporta, pertanto, la nullità di disposizioni collettive aziendali posteriori a tale data ed in contrasto con il divieto predetto. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile la clausola di un accordo integrativo aziendale per i dipendenti dell'A.M.T. di Catania - stipulato prima della suddetta data - in virtù della proroga prevista dall'accordo collettivo nazionale del 1970; la S.C. ha cassato tale decisione, per l'omesso esame della configurabilità, in relazione a tale proroga, di un'approvazione vietata dalla norma sopra citata).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 ter CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)