Sez. 2, Sentenza n. 3307 del 30/05/1984 (Rv. 435334 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE - POSSESSO INIZIATO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE CIVILE - TERMINE VENTENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE - POSSESSO INIZIATO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE CIVILE - TERMINE VENTENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
Ai fini dell'usucapione, quand'anche il possesso abbia avuto inizio anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice civile, trova applicazione non il termine (trentennale) stabilito dal codice precedente (art. 2135), bensì quello (ventennale) di cui all'art. 1158 cod. civ. vigente, decorrente, ai sensi dell'art. 252 disp. Att. E trans. Cod. civ., dalla data di entrata in vigore del terzo libro di tale ultimo codice (28 ottobre 1941). (V 722/79, mass n 396895).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. Abrog. art. 135, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)