Sez. 2, Sentenza n. 2114 del 06/07/1971 (Rv. 352832 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS PENSIONE D'INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - INFERMITA DENUNZIATE O ACCERTATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA ESCLUSIVA - LIMITI - SUCCESSIVI AGGRAVAMENTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS PENSIONE D'INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - INFERMITA DENUNZIATE O ACCERTATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA ESCLUSIVA - LIMITI - SUCCESSIVI AGGRAVAMENTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria riguardanti il diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita, la sussistenza degli estremi necessari ai fini del riconoscimento del diritto medesimo, deve essere sempre accertata, in Sede giudiziaria, con riferimento alle condizioni fisio-psichiche dell'assicurato durante il corso della procedura amministrativa. Secondo il sistema risultante dagli artt 97 e segg del RDL 4 ottobre 1935, n 1827, e 460 cod proc civ, l'accertamento dei detti estremi non puo invero prescindere dai precisi limiti derivanti, sia pure in via indiretta, dall'osservanza dell'Onere del preventivo esperimento del procedimento amministrativo prescritto, con la conseguenza che solo le cause di invalidita gia comprese nel quadro clinico e sintomatologico delle malattie a suo tempo denunciate, o comunque, accertate nella fase amministrativa possono avere Rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione. Tuttavia il giudice deve anche tener conto degli eventuali aggravamenti dello stato di infermita verificatisi nelle more del procedimento giudiziario, ma il presupposto e che l'aggravamento concerna proprio le malattie gia denunziate o accertate, mai potendosi travalicare gli anzidetti limiti, dai quali deriva la necessita che il giudizio riguardi esclusivamente il quadro clinico e sintomatologico delle infermita delineate nella fase amministrativa, pur dovendo il quadro medesimo essere considerato nella sua naturale - anche se non necessaria - evoluzione. (Conf 856'71, mass n 350725' 438'71, mass n 350045).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)