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Sez. 2, Sentenza n. 856 del 25/03/1971 (Rv. 350725 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTO DELLE INFERMITA DENUNCIATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350725-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTO DELLE INFERMITA DENUNCIATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita non deve essere valutato esclusivamente lo stato patologico sussistente al momento della domanda, bensi anche quello nel quale l'assicurato sia venuto a trovarsi nel corso del giudizio, per effetto del sopraggiunto aggravamento delle infermita denunciate ed accertate in fase amministrativa, ovvero di una loro evoluzione, facendosi in tal caso decorrere il diritto alla pensione dal mese successivo all'accertamento, in Sede contenziosa, dell'invalidita pensionabile. (Conf 1045'70, mass n 346592' e numerose altre).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)