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Sez. 2, Sentenza n. 438 del 19/02/1971 (Rv. 350045 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - INFERMITA ACCERTATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA ESCLUSIVA - LIMITI - AGGRAVAMENTI DELLE INVALIDITA PER SVILUPPO NATURALE - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DELL'INFERMITA AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - NECESSITA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350045-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - INFERMITA ACCERTATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA ESCLUSIVA - LIMITI - AGGRAVAMENTI DELLE INVALIDITA PER SVILUPPO NATURALE - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DELL'INFERMITA AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - NECESSITA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

In tema di pensione d'invalidita, la norma che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo va interpretata restrittivamente. Pertanto, purche si resti nel quadro clinico delle infermita a suo tempo denunciate, il giudice, ove si sia verificato un aggravamento della invalidita, che costituisca il naturale, anche se non necessario sviluppo dell'originario processo patologico, ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, per effetto della suddetta infermita, derivi alla capacita di guadagno. Se il grado di invalidita pensionabile viene a verificarsi od ad essere accertato solo nelle more del processo giudiziario, la pensione si fara decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si siano verificate (momento costitutivo dello stato di incapacita al guadagno). (Conf 806'69, mass n 339135' 531'69, mass n 338676).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)