Sez. 1, Sentenza n. 3701 del 08/11/1968 (Rv. 337013 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - PRODUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - EFFICACIA RETROATTIVA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - PRODUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - EFFICACIA RETROATTIVA.*
L'autorizzazione di un ente pubblico a stare in giudizio, prodotta la prima volta in Cassazione, vale non soltanto a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede, ma anche a sanare operando retroattivamente, le irregolarita che eventualmente inficiassero, a causa della Mancanza dell'autorizzazione in Sede di merito, i giudizi precedenti. Tale sanatoria, poi, si verifica - costituendo la autorizzazione una condizione di efficacia e non gia un requisito di validita per la Costituzione dell'ente- ancorche l'autorizzazione sia stata concessa dopo trascorso il termine di decadenza per proporre l'impugnazione. (Cfr.321432' 2145-65' 1151-64' 406-58' 1310-55). Conforme alla sentenza n. 2497-66, prima parte massima n. 324819.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)