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Sez. L, Sentenza n. 12260 del 27/11/1995 (Rv. 494833 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE | Requisito contributivo per il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione ex art. 7 d.l. n. 86 del 1988 - Giornate lavorate - Rilevanza - Giornate di ferie e di riposo retribuito interne al periodo considerato - Inclusione.
Stato
decisa il 1995-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494833-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n. 160, devono essere considerate utili, ai fini della sussistenza del requisito contributivo ivi previsto per l'acquisizione del diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione (settantotto giornate di attività lavorativa prestata nel 1987, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria), non solo le giornate effettivamente lavorate, ma anche quelle comunque interne ad un periodo considerato come lavorativo e per le quali sussista obbligo di contribuzione, e quindi anche per le giornate di ferie o di riposo retribuito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)