Sez. 2, Sentenza n. 4377 del 09/07/1980 (Rv. 408251 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - ELEMENTI DECORATIVI SITUATI AL DI SOTTO DEI BALCONI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CONFIGURABILITA - SPESE NECESSARIE ALLA RIMOZIONE E ALLA RIPARAZIONE - DELIBERA DI RIPARTIZIONE TRA I CONDOMINI - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI - AMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - ELEMENTI DECORATIVI SITUATI AL DI SOTTO DEI BALCONI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CONFIGURABILITA - SPESE NECESSARIE ALLA RIMOZIONE E ALLA RIPARAZIONE - DELIBERA DI RIPARTIZIONE TRA I CONDOMINI - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI - AMMISSIBILITA.*
Gli elementi decorativi situati al di sotto dei balconi, avendo soltanto una funzione estetica volta a rendere armonica la facciata dell'edificio condominiale, sono cose che servono all'uso e al godimento comune e, quindi, ai sensi dell'art 1117, n 3, cod civ, sono oggetto di proprieta comune e non di proprieta esclusiva del condomino cui appartengono i singoli balconi. Ne consegue che la delibera con la quale l'assemblea abbia ripartito tra i condomini le spese necessarie alla rimozione e alla riparazione dei predetti elementi decorativi pericolanti non e viziata da nullita assoluta, ma puo essere impugnata nel termine di trenta giorni di cui all'art 1137 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 3, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)