Sez. 1 - , Sentenza n. 17203 del 28/02/2020 Cc. (dep. 05/06/2020) Rv. 279215 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell’ordine di esecuzione - Condanna per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. commesso prima del d.l. n. 11 del 2009, conv. con modif. dalla legge n. 38 del 2009 - Divieto - Inapplicabilità - Ragioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. non si applica nel caso di condanna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell'inserimento del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. nel catalogo dei cd. reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen. ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, atteso che, alla luce della lettura dell'art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, il suddetto inserimento determina una trasformazione "in peius" della pena, concretamente incidente sulla libertà personale del condannato e da questi non prevedibile al momento del fatto, cosicchè opera il principio di irretroattività delle norme penali sancito dal secondo comma dell'art. 25 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A), Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 3 com. 1 lett. A) CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)