Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 24/03/1979 (Rv. 398059 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE E PENDENZA DEL RELATIVO PROCESSO - EFFETTI - OPERATIVITA DELL'INTERRUZIONE NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE NON CONVENUTO IN GIUDIZIO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE E PENDENZA DEL RELATIVO PROCESSO - EFFETTI - OPERATIVITA DELL'INTERRUZIONE NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE NON CONVENUTO IN GIUDIZIO.*
La proposizione di una domanda giudiziale e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione e non la trasformazione dell'interruzione in sospensione, ne l'aggiunta di un periodo di sospensione all'interruzione, e cio fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio: ne consegue che l'effetto permanentemente interruttivo della prescrizione attribuito alla proposizione della domanda giudiziale opera anche nei confronti del condebitore solidale non citato in causa, a norma dell'art 1310 cod civ. (V 16 gennaio 1975, n 8, Corte cost; (Conf 3541/74, mass n 372059; (Conf 2970/73, mass n 366633).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)