Sez. 5, Sentenza n. 3302 del 28/01/1998 Ud. (dep. 16/03/1998) Rv. 209947 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Atti di distrazione mediante contratto di locazione - Ipotizzabilità.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Anche un contratto di locazione può integrare gli estremi della bancarotta per distrazione ove sia stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)