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Sez. 5, Sentenza n. 49472 del 09/10/2013 Ud. (dep. 09/12/2013) Rv. 257565 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Stipula di contratto di affitto nell'imminenza della dichiarazione di fallimento - Beni con riserva di proprietà - Integrazione del reato di bancarotta per distrazione.
Stato
decisa il 2013-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257565-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

Integra il reato di bancarotta per distrazione la stipula, nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, di un contratto di affitto avente per oggetto beni - ancorché assoggettati a riserva di proprietà del venditore - della società fallita, considerato che tra i beni del fallito sono ricompresi non solo quelli di sua proprietà ma anche quelli sui quali l'impresa vanti un diritto reale - sia pure sottoposto a condizione - o personale di godimento, stante, nel primo caso, il diritto di subentro nel contratto, in capo al curatore, ovvero, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto alla restituzione delle rate già riscosse e, trattandosi, nel secondo caso, di un diritto avente, comunque, contenuto economico di cui il curatore può, a seconda delle circostanze, e della natura del contratto avvalersi. (Nella specie il contratto di affitto era stato stipulato a favore di società riconducibile all'amministratore della società dichiarata fallita, la società affittuaria non si era accollata i debiti della locatrice, il contratto aveva una durata di sei anni e non prevedeva clausola di gradimento per la curatela).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)