Sez. U - , Sentenza n. 28910 del 28/02/2019 Ud. (dep. 03/07/2019) Rv. 276286 - 02
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Beni con riserva di proprietà - Risoluzione del contratto di vendita nell'imminenza della dichiarazione di fallimento - Reato di bancarotta per distrazione - Configurabilità - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il reato di bancarotta fraudolenta la risoluzione, nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio, cui segua la consegna al venditore dei beni acquistati, rientrando anch'essi nel complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili facenti capo all'imprenditore. (Fattispecie relativa alla risoluzione del contratto di vendita in esecuzione di un accordo transattivo conseguente all'inadempimento, in cui la Corte ha precisato che, in caso di fallimento dell'acquirente con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 73 legge fall., solo qualora il curatore ritenga di non subentrare nel contratto, acquisendo i beni al fallimento, il venditore può sciogliersi dal contratto, ottenendo la restituzione della cosa, corrispondendo al fallimento le rate riscosse ed insinuandosi al passivo per il credito determinato dall'utilizzo del bene)(Conf. n. 11247/88, Rv. 179759).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 73, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)