Sez. 6, Sentenza n. 931 del 02/10/2003 Ud. (dep. 19/01/2004) Rv. 228050 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Contestazione suppletiva - Tardività - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
In tema di nuove contestazioni, l'art. 517 cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione di nullità per la tardività della contestazione suppletiva (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato nel quale era stato dedotto che la notizia del reato concorrente era emersa nel corso di altro procedimento a suo carico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)