Sez. 6, Sentenza n. 1431 del 10/12/2001 Ud. (dep. 15/01/2002) Rv. 223844 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Ammissibilità della contestazione suppletiva effettuata, ex art. 517 cod. proc. pen., in base ad elementi non emersi per la prima volta dalla istruttoria dibattimentale - Esclusione - Sentenza che definisce il procedimento - Nullità della parte che concerne detta contestazione suppletiva - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
La contestazione in dibattimento di un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., o di una circostanza aggravante di cui non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso della istruttoria dibattimentale. Tale soluzione, suggerita dalla lettera della legge e dalla necessità di garantire il diritto di difesa dell'interessato, appare oggi la sola congruente con nuovi ed essenziali profili del processo penale, dalla configurazione dell'accesso al rito abbreviato quale diritto dell'imputato alla conseguente possibilità di retrocessione del giudizio verso l'udienza preliminare nei casi in cui la modifica dell'imputazione (art. 516, comma 1-ter, cod. proc. pen.) o la contestazione di nuovi reati (art. 517, comma 1-bis) riguardino fattispecie sottratte alla citazione diretta. Ne consegue che, quando concerna contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari, la sentenza è nulla a mente del comma 2 dell'art. 522 cod. proc. pen., nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante (conf. sez. VI, 15 gennaio 2002 - u.p. 10 dicembre 2001 - , n. 1430, ric. P.G. e Graceffo, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)