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Sez. U, Sentenza n. 1330 del 22/12/2000 (Rv. 542843 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Controversie sull'applicazione delle sanzioni amministrative - D.Lgs. n. 507/93 - Giurisdizione dell'AGO - Successive modifiche - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542843-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In materia di imposta sulla pubblicità, le controversie sull' applicazione delle relative sanzioni amministrative instaurate nella vigenza del testo originario dell'articolo 24, comma primo del D.Lgs. n. 507 del 1993 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale, in forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'articolo 5 cod. proc. civ., non può ritenersi venuta meno a seguito della modifica del citato articolo 24, operata dall'articolo 12 del D.Lgs n. 473 del 1997, entrato in vigore il 1 gennaio 1998, modifica a sua volta superata dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 203 del 1998.

Riferimenti normativi: Legge 15/11/1993 num. 507 art. 24, Legge 18/12/1997 num. 473 art. 12, Legge 05/06/1998 num. 203 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)