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Sez. 1, Sentenza n. 4506 del 05/03/2004 (Rv. 570800 - 01)

ELEZIONI - PROPAGANDA ELETTORALE - AFFISSIONI E STRISCIONI | Sanzioni amministrative per abusiva affissione di manifesti - Previsioni diverse stabilite nella legge n. 212 del 1956 e nel D. Lgs. 507 del 993 - Criterio distintivo - Enunciazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570800-01

ELEZIONI - PROPAGANDA ELETTORALE - AFFISSIONI E STRISCIONI

In tema di sanzioni per l'abusiva affissione di manifesti da parte di appartenenti ad un partito o un movimento politico, le previsioni di cui alla legge n. 212 del 1956 (che hanno la funzione di garantire la correttezza e la regolarità della competizione elettorale) si applicano esclusivamente alle affissioni relative alla propaganda elettorale, mentre quelle contenute nel D.Lgs. n. 507 del 1993 (che tutelano, oltre all'interesse finanziario del Comune, anche l'ambiente, il decoro urbano, l'igiene, ecc.) disciplinano il normale sistema di affissioni pubblicitarie, sia sotto il profilo fiscale (e dei diritti da percepire) sia sotto quello amministrativo, afferente alle modalità ed alle procedure da seguire per effettuare legittimamente le affissioni.(In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto il ricorso del movimento politico - Forza Italia -, raggiunto dal provvedimento sanzionatorio del Comune di Roma, annullato ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge n. 212 del 1956, la cui applicabilità è stata esclusa dalla cassazione perché - dalla sentenza di merito - non risultava che si trattasse di propaganda, ma solo di pubblicità elettorale, e che, pertanto, fosse applicabile la legge n. 212 del 1956 anziché il D.Lgs. del 1993).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 24, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/04/1956 num. 212 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)