Sez. 3, Sentenza n. 2494 del 05/07/1969 (Rv. 342043 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - POSIZIONE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - CESSIONE DI CREDITO DAL CLIENTE AL DIFENSORE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - POSIZIONE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - CESSIONE DI CREDITO DAL CLIENTE AL DIFENSORE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Il difensore distrattario agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo per effetto dell'attribuzione ad esso delle spese ed onorari, il credito sorge direttamente a favore del difensore, nei confronti del soccombente, dovendosi escludere ogni ipotesi di cessione di credito da parte del cliente al proprio difensore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)