Sez. L, Sentenza n. 1002 del 19/02/1986 (Rv. 444524 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRONUNCIA RELATIVA CONTENUTA IN SENTENZA CASSATA PER MOTIVI NON ATTINENTI ALLA DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DIFENSORE DISTRATTARIO NEL GIUDIZIO DI RINVIO RELATIVAMENTE ALLA DOMANDA DI RESTITUZIONE EX ART. 389 COD. PROC. CIV. - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRONUNCIA RELATIVA CONTENUTA IN SENTENZA CASSATA PER MOTIVI NON ATTINENTI ALLA DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DIFENSORE DISTRATTARIO NEL GIUDIZIO DI RINVIO RELATIVAMENTE ALLA DOMANDA DI RESTITUZIONE EX ART. 389 COD. PROC. CIV. - SUSSISTENZA.*
Sebbene il difensore distrattario non sia parte in Sede di impugnazione allorché non sorge specifica controversia sul diritto all'avvenuta distrazione delle spese giudiziali, tuttavia, ove la sentenza del merito, che abbia pronunciato quella distrazione, venga, per profili non attinenti a questa, cassata a termini dell'art. 383 cod. proc. civ., nel giudizio di rinvio legittimato passivo della domanda di restituzione ex art. 389 cod. proc. civ. in ordine alle spese già attribuitegli è il suddetto difensore distrattario, stante il diretto rapporto creato tra lui e il soccombente dalla sentenza impugnata. (V 5695/85, mass n 442884; (V 2494/69, mass n 342043; (Conf 388/84, mass n 432619).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)