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Sez. 1, Sentenza n. 10693 del 13/05/1980 Ud. (dep. 22/10/1980) Rv. 146282 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - UCCISIONE DELL'AMANTE PER RITENUTA CAUSA DI ONORE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE E RATIO.*
Stato
decisa il 1980-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146282-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - UCCISIONE DELL'AMANTE PER RITENUTA CAUSA DI ONORE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE E RATIO.*

La circostanza attenuante comune dei motivi di particolare valore non puo applicarsi per l'intenzione dell'agente di eliminare una particolare situazione ritenuta immorale o antisociale, quando l'apprezzamento positivo di tale intenzione sia limitato ad un ambiente ristretto e non abbia radici nella coscienza etica del popolo per la sua conformita alle finalita del vivere organizzato in un determinato momento storico. (nel caso di specie, l'imputata, troncata una relazione extraconiugale, per riacquistare credito presso il marito ed i figli, aveva ucciso l'amante che si era vantato della relazione. La Cassazione, nel confermare la decisione dei giudici di merito che avevano negato la sussistenza dell'attenuante, ha chiarito che sulla componente soggettiva dell'attenuante - che puo mascherare una spinta egoistica - prevale la componente oggettiva, la quale, a causa di questa sua identificazione nella coscienza etica del popolo, non puo mai significare apprezzamento dell'Azione criminosa, nata dall'egoismo di un singolo o di un gruppo, mossi da una deformata visione dell'onore o dell'ordine familiare e dal desiderio di vendicarsi). (V mass nn 144045, 144046, 143120, 142325, 140931, 140798).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)