Sez. 5, Sentenza n. 7091 del 25/06/1982 Ud. (dep. 16/07/1982) Rv. 154680 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - RISPONDENZA DEL CONVINCIMENTO PERSONALE CON I VALORI PREMINENTI NELLA COSCIENZA COLLETTIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE: CONIUGE COSTRETTO ALLA RINUNZIA ALLA SEPARAZIONE CONIUGALE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - RISPONDENZA DEL CONVINCIMENTO PERSONALE CON I VALORI PREMINENTI NELLA COSCIENZA COLLETTIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE: CONIUGE COSTRETTO ALLA RINUNZIA ALLA SEPARAZIONE CONIUGALE.*
Ai fini della configurabilità dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente che l'agente abbia la convinzione personale di perseguire un fine moralmente apprezzabile, ma è necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo a valori effettivamente ed intrinsecamente apprezzabili, dal punto di vista etico, riconosciuti preminenti dalla coscienza della collettività e che nulla hanno in comune col movente egoistico dell'autore del reato. (nella specie l'imputato aveva costretto con minaccia la moglie a rinunziare alla separazione coniugale. La suprema Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante, in base al rilievo che il prevenuto aveva agito in base ad un malinteso senso dell'onore e di una esasperata convinzione di reintegrare l'ordine familiare). (V mass n 141723; (V mass n 140931; (Conf mass n 146282).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)