Sez. 3, Sentenza n. 693 del 06/02/1982 (Rv. 418479 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - NEGATORIA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CHIAMATA DI UN TERZO - CENSURABILITÀ IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - NEGATORIA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CHIAMATA DI UN TERZO - CENSURABILITÀ IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento, con il quale il giudice di primo grado non autorizza la parte a chiamare in causa un terzo, secondo la previsione degli artt. 106 e 269 cod. proc. civ., non è suscettibile di censura e riforma in Sede di gravame, tenuto conto della tassatività dei casi di rimessione della causa al primo giudice, di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nonché della inammissibilità dell'intervento in grado d'appello, all'infuori dell'ipotesi contemplata dall'art. 344 cod. proc. civ.. (V 4822/79, mass n 401440; (V 4120/76, mass n 382773).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)