Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 13/02/2013 (Rv. 625120 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizioni in materia esecutiva - Procedimento - Rito camerale ex art. 185 disp. att. cod. proc. civ. - Fase a cognizione sommaria - Applicabilità - Fase a cognizione piena - Inapplicabilità - Composizione del giudice di merito dell'opposizione in sede decisoria - Art. 50 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di opposizioni in materia esecutiva ai sensi degli articoli 615, secondo comma, e 619 cod. proc. civ., la previsione, - nell'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., novellato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52 - dell'applicabilità del rito camerale si riferisce esclusivamente alla fase a cognizione sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, e sottende che la cognizione non segue le regole della cognizione piena, che si applicano, invece, alla fase di merito, quando abbia luogo sia davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, sia se si svolga davanti ad un diverso giudice competente nel merito. Ne consegue che deve escludersi che la trattazione della fase a cognizione piena su dette opposizioni sia soggetta al rito camerale, e che la composizione del giudice di merito dell'opposizione in sede decisoria possa essere quella collegiale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 50 bis cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 185, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)