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Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011 (Rv. 615946 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Introduzione del giudizio di merito - Forma - Collegamento con il rito da applicare in relazione alla fase a cognizione piena - Necessità - Giudizio da trattare col rito ordinario - Notifica della citazione - Termini - Concessione di un ulteriore termine o nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2011-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615946-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

A norma dell'art. 616 cod. proc. civ. - nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009, n. 69 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l'eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all'udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)