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Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011 (Rv. 620285 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuzione sulle spese della fase - Necessità.
Stato
decisa il 2011-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620285-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/2006 num. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)