Sez. 2, Sentenza n. 6475 del 12/12/1979 (Rv. 403208 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA.*
La scrittura privata, quando ne sia stata, o debba considerarsi, riconosciuta la sottoscrizione, si comporta come atto pubblico per quel che riguarda, oltre alla sua efficacia probatoria, il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione; cio anche se si deduca che il contenuto della dichiarazione sia stato posteriormente aggiunto ad un foglio firmato in bianco, in quanto siffatto collegamento puo essere vinto solo mediante la querela di falso. (V 523/74, mass n 368277; (Conf 3215/77, mass n 386726; (Conf 3863/76, mass n 382547).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)