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Sez. L, Sentenza n. 2985 del 29/04/1983 (Rv. 427897 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE - CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO DELL'AGENTE EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESTENSIONE ALL'INTERO MESE NEL CORSO DEL QUALE EGLI LASCI IL SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427897-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE - CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO DELL'AGENTE EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESTENSIONE ALL'INTERO MESE NEL CORSO DEL QUALE EGLI LASCI IL SERVIZIO - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 17 del regolamento allegato a del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, l'agente autoferrotranviario collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 20 maggio 1970 n. 336 (sui benefici "combattentistici") ha diritto alla retribuzione sino all'ultimo giorno di effettivo servizio, e non già alla retribuzione dell'intero mese nel corso del quale egli lasci il servizio, in quanto l'esodo volontario previsto da detta legge è equiparabile, anche agli effetti dell'art. 17 citato, all'ipotesi di dimissioni volontarie, a nulla rilevando - in contrario - il disposto del quarto comma dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 (norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge n. 336 del 1970). (V 6489/81, mass n 417326).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 17, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)