Sez. 1, Sentenza n. 15129 del 20/07/2015 (Rv. 636046 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Cessione di azienda da parte di società capogruppo di associazione temporanea di imprese (A.T.I.) - Acquisto, da parte del cessionario, della qualità di capogruppo dell'A.T.I. - Esclusione - Fondamento.
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE
In ipotesi di cessione di azienda da parte della società capogruppo di un'associazione temporanea di imprese, quest'ultima resta obbligata in solido con la cessionaria per i debiti contratti dall'A.T.I., dovendosi escludere, in base al sistema delineato dalle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 19 marzo 1990, n. 55, che la posizione di "capogruppo" sia suscettibile di cessione e che, attesa la natura associativa del contratto costitutivo di associazione temporanea di imprese, sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2558, primo comma, cod. civ., la quale afferisce i soli contratti di scambio a prestazioni corrispettive non ancora eseguiti dalle parti contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558 com. 1, Legge 08/08/1977 num. 584 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)