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Sez. 2, Sentenza n. 8121 del 20/07/1991 (Rv. 473262 - 01)

Azienda - Cessione - Debiti - In genere | Debiti derivanti dal contratto stipulato dall'alienata per l'esercizio dell'azienda - Responsabilità solidale con l'acquirente dell'azienda - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473262-01

Azienda - Cessione - Debiti - In genere

Nell'ipotesi di trasferimento di azienda l'alienante a termini del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 cod. civ. è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, soltanto ove tali debiti siano corrispettivi in base allo stesso contratto a crediti, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti cui non si contrappongono in un rapporto di sinallagma contrattuale suoi crediti attuali verso il contraente ceduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)