Sez. 2, Sentenza n. 8121 del 20/07/1991 (Rv. 473262 - 01)
Azienda - Cessione - Debiti - In genere | Debiti derivanti dal contratto stipulato dall'alienata per l'esercizio dell'azienda - Responsabilità solidale con l'acquirente dell'azienda - Esclusione - Condizioni.
Azienda - Cessione - Debiti - In genere
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda l'alienante a termini del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 cod. civ. è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, soltanto ove tali debiti siano corrispettivi in base allo stesso contratto a crediti, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti cui non si contrappongono in un rapporto di sinallagma contrattuale suoi crediti attuali verso il contraente ceduto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)