Sez. L, Sentenza n. 5031 del 12/08/1986 (Rv. 447690 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - MOMENTO DELL'EFFETTIVA INSORGENZA - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - MOMENTO DELL'EFFETTIVA INSORGENZA - RILEVANZA.*
Il momento in cui si realizzano le condizioni alle quali la legge ricollega il sorgere del diritto alla pensione d'Invalidità deve essere fissato dal giudice con la massima precisione possibile, mediante l'impiego dei vari strumenti di accertamento consentiti, dovendosi in ogni caso distinguere, per quanto concerne lo stato invalidante, fra il momento dell'insorgenza e quello del suo accertamento, essendo illogico determinare automaticamente la data del primo con riferimento a quella della visita del consulente al fine di tale accertamento. (V 4617/81, mass n 415332; (Conf 4893/82, mass n 422902).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)