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Sez. L, Sentenza n. 4893 del 16/09/1982 (Rv. 422902 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - MOMENTO DELL'EFFETTIVA INSORGENZA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422902-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - MOMENTO DELL'EFFETTIVA INSORGENZA - RILEVANZA.*

Il momento in cui si realizzano le condizioni alle quali la legge ricollega il sorgere del diritto alla pensione di Invalidità deve essere fissato dal giudice con la massima precisione possibile, mediante l'impiego dei vari strumenti di accertamento consentiti, dovendosi in ogni caso distinguere, per quanto concerne lo stato invalidante, fra il momento della sua insorgenza e quello del suo accertamento, essendo illogico determinare automaticamente la data del primo con riferimento a quella della visita da parte del consulente al fine di tale accertamento. (Conf 4617/81, mass n 415332).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)