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Sez. U, Sentenza n. 827 del 25/02/1977 (Rv. 384441 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 (RESA ESECUTIVA CON LA LEGGE N 804 DEL 1971) - CONTRATTO TRA CITTADINO ITALIANO E REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - CLAUSOLA DI ATTRIBUZIONE ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA TEDESCA DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AL PREDETTO CONTRATTO - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL PRINCIPIO DELL'INDEROGABILITA CONVENZIONALE - NECESSITA - RIFERIMENTO ALL'ART 2 N 2 DELLA CONVENZIONE ITALO-TEDESCA DEL 9 MARZO 1936 (RESA ESECUTIVA CON LA LEGGE N 106 DEL 1937) - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384441-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 (RESA ESECUTIVA CON LA LEGGE N 804 DEL 1971) - CONTRATTO TRA CITTADINO ITALIANO E REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - CLAUSOLA DI ATTRIBUZIONE ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA TEDESCA DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AL PREDETTO CONTRATTO - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL PRINCIPIO DELL'INDEROGABILITA CONVENZIONALE - NECESSITA - RIFERIMENTO ALL'ART 2 N 2 DELLA CONVENZIONE ITALO-TEDESCA DEL 9 MARZO 1936 (RESA ESECUTIVA CON LA LEGGE N 106 DEL 1937) - ESCLUSIONE.*

Qualora, prima della data (1 febbraio 1973) di entrata in vigore della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n 804, un cittadino italiano, residente in Italia, abbia convenuto dinanzi al giudice italiano la Repubblica Federale di Germania, facendo valere diritti nascenti da un contratto con essa concluso, la validita della clausola di tale contratto, che attribuisca all'autorita giudiziaria tedesca le relative controversie, deve essere valutata con esclusivo riferimento al principio dell'inderogabilita convenzionale della giurisdizione italiana, contenuto nell'art 2 cod proc civ, e non anche all'art 2 n 2 della convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936, resa esecutiva con legge 14 gennaio 1937 n 106 (e rimessa in vigore con scambio di note del 20 novembre 1952), le cui Disposizioni valgono soltanto al diverso fine del riconoscimento e dell'esecuzione in ciascuno di detti stati delle sentenze pronunciate nell'altro, in materia civile e commerciale. (V 3790/75, mass n 377995; (V 3274/72, mass n 361090; (V 2740/68, mass n 335336; (V 2528/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 09/03/1936 num. 2, Legge 14/01/1937 num. 106, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)