Sez. 6, Sentenza n. 6843 del 23/01/2001 Ud. (dep. 20/02/2001) Rv. 218606 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO | Con altro fatto già coperto da giudicato - Dovere del giudice di appello di decidere sul motivo - Rinvio della decisione al giudice dell'esecuzione - Esclusione - Precedente giudizio concluso con il patteggiamento - Ininfluenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO
Il giudice d'appello cui sia espressamente richiesta l'applicazione della continuazione con altri fatti già coperti da giudicato, non può rimettere la decisione al giudice dell'esecuzione, né può sottrarsi alla decisione affermando che la precedente sentenza, in quanto emessa a seguito di patteggiamento, sarebbe inidonea a consentire l'accertamento del nesso di continuazione fra i diversi fatti, ma deve provvedere sulla richiesta, atteso che il giudice dell'esecuzione non potrebbe disporre, in concreto, di elementi diversi o più perspicui di quelli già noti al giudice della cognizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)