Sez. 1, Sentenza n. 9578 del 23/11/2000 Cc. (dep. 08/03/2001) Rv. 218449 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Indagini preliminari - Condizioni - Accertamenti complessi - Compimento non ancora avvenuto - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
Nel corso delle indagini preliminari la proroga della custodia cautelare è consentita soltanto quando gravi esigenze cautelari la rendano indispensabile in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi; ne consegue che questi ultimi devono essere ancora da espletare ovvero ancora in corso di esecuzione nel momento in cui la proroga viene concessa. (Fattispecie nella quale si è ritenuta illegittima la proroga giustificata con la particolare complessità di una consulenza disposta dal pubblico ministero che risultava tuttavia già espletata al momento dell'udienza camerale in cui era stato adottato il provvedimento "de quo").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)