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Sez. 4, Sentenza n. 49226 del 19/10/2016 Ud. (dep. 21/11/2016) Rv. 268625 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Remissione della querela successiva alla sentenza impugnata - Ricorso presentato tempestivamente - Unico motivo relativo all'intervenuta remissione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268625-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (La Corte ha altresì precisato che, nell'ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 152

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)