Sez. 6, Sentenza n. 2248 del 13/01/2011 Ud. (dep. 22/01/2011) Rv. 249209 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Remissione della querela successiva alla sentenza impugnata - Ricorso presentato tempestivamente - Unico motivo relativo all'intervenuta remissione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (La Corte ha altresì precisato che nell'ammissibilità del ricorso la remissione della querela estingue il reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)