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Sez. 1, Sentenza n. 6389 del 07/07/1994 (Rv. 487305 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni | Residui derivanti da attività commerciali - Comune - Dichiarazione di "assimilabilità" ai rifiuti urbani - Ammissibilità - Procedimento.
Stato
decisa il 1994-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487305-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni

A norma dell'art. 2, quarto comma, n. 1, d.P.R. n. 915 del 1982, i Comuni hanno la facoltà di dichiarare "assimilabili" ai rifiuti urbani - con conseguente estensione del potere impositivo previsto per l'ente locale in ordine ai costi di sgombero di questi ultimi - i residui derivanti da attività commerciali (oltre che da attività artigianali e di servizio ed esclusi, invece, quelli derivanti da lavorazioni industriali) e possono esercitare tale facoltà, con l'osservanza dei criteri generali definiti dal Comitato interministeriale di cui al successivo art. 5, attraverso il regolamento da adottare a norma dell'art. 8, secondo comma, d.P.R. citato, dato che il riferimento contenuto in detta norma ai "rifiuti urbani" deve intendersi esteso anche a quelli da considerarsi tali per effetto della dichiarazione di "assimilabilità", non già come esclusione, dalla potestà regolamentare, della facoltà di dichiarare l'assimilabilità medesima.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 5 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)