Sez. U, Sentenza n. 1396 del 23/02/1990 (Rv. 465499 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO IN FAVORE DI SOCIETÀ STRANIERA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO IN FAVORE DI SOCIETÀ STRANIERA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Con riguardo ad Azione revocatoria fallimentare, che il curatore promuova avverso pagamento effettuato in favore di una società straniera, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano (con la Competenza del foro del fallimento), atteso che la suddetta Azione, mirando ad acquisire alla massa una somma corrispondente alla "solutio" revocanda, fa valere un'obbligazione da adempiere presso il domicilio del curatore medesimo (art. 1182 terzo comma cod. civ.), e che, pertanto, trova applicazione, ai fini della giurisdizione, il criterio di collegamento di cui all'art. 4 n. 2 cod. proc. civ., mentre resta esclusa l'invocabilità delle regole in proposito dettate dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, le quali non operano nella materia fallimentare (comprendente la revocatoria), ai sensi dell'art. 1 secondo comma n. 2 della convenzione stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 n. 2, Cod. Civ. art. 1182, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 1, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)