Sez. 4 - , Sentenza n. 5893 del 08/01/2019 Ud. (dep. 07/02/2019) Rv. 275121 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Appalto - Normativa antinfortunistica - Responsabilità del committente - Obblighi - Indicazione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa, sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo tuttavia esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una specifica competenza tecnica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del committente in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore dipendente dalla ditta appaltatrice, per non aver effettuato un sopralluogo che avrebbe consentito di rilevare l'insufficienza delle misure di sicurezza apprestate, ritenendo carente la motivazione della sentenza impugnata, per non avere spiegato le ragioni per le quali il committente avrebbe dovuto percepire "ictu oculi", senza bisogno di specifiche competenze tecniche, tali deficienze).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)